Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale – informativa in merito

Gentili iscritti,

vi informiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 settembre 205 n. 132 in materia di Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale che è entrata ufficialmente in vigore dal 10 ottobre 2025. Si tratta del primo quadro normativo nazionale organico sull’Intelligenza Artificiale, che si coordina e si integra il Regolamento europeo (UE) 2024/1689 AI Act.

Nel quadro comunitario dell’AI Act, che distingue i sistemi di Intelligenza Artificiale in base al livello di rischio, la legge italian prevede un’integrazione dello stesso promuovendo un utilizzo corretto, trasparente e proporzionale ponendo al centro i diritti fondamentali ed i principi normativi costituzionali.  

La normativa italiana introduce una serie di disposizioni settoriali e specifiche per rendere applicabili i principi generali in materia di sanità, giustizia, lavoro e pubblica amministrazione.  

In ambito lavorativo e più specificatamente nell’utilizzo dell’AI nell’esercizio di professioni intellettuali, l’art. 13Disposizioni in materia di professioni intellettuali – prevede che:   

  1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
  2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La previsione normativa sottolinea quindi che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale deve essere limitato alle attività strumentali e di supporto all’attività individuale e pertanto non può sostituire il giudizio tecnico, critico e costruttivo dell’ingegnere restando quest’ultimo l’unico responsabile della prestazione professionale che non può essere demandata all’AI. Attraverso questa regolamentazione si vuole, pertanto, tutelare la centralità del lavoro individuale e la qualità della prestazione intellettuale.

Al comma 2 dello stesso articolo, si introduce l’obbligo di informazione dell’utilizzo da parte del professionista di sistemi di AI in modo chiaro, semplice ed esaustivo affinché la stessa sia comprensibile al cliente e possa quindi preservare il rapporto fiduciario con il professionista.