RIFERIMENTI NORMATIVI


CODICE DEONTOLOGICO

A seguito di delibera del C.N.I. in data 23 marzo 2022 è stato modificato l’art. 20 del Codice Deontologico ed è stato inserito all’art. 20, il comma 5, che così statuisce: “L’ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l’effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l’inosservanza, da parte dell’ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell’Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169 e dalla normativa vigente”.


CODICE DI COMPORTAMENTO

Visto l’art. 4 del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36 (cosiddetto Decreto PNRR 2), convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che ha inserito all’art. 54 del d.lgs.vo n. 165/2001 il seguente comma 1-bis: “Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione“, il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 21 dicembre 2022 a seguito di procedura partecipativa, ha abrogato l’art. 8, comma 1 con riferimento al solo periodo di cui alla lettera d) ed ha inserito l’art. 8 bis “Comportamento nell’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social network”.


REGOLAMENTI


PIANO TRIENNALE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE


DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE

 

Pagina aggiornata al 04/03/2024