Si ricorda a tutti i colleghi che il D.Lgs. 81/2008 disciplina, in via generale, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, nell’allegato XIII, sono contenute le prescrizioni per la logistica di cantiere, “tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi”.
La valutazione dei rischi, già prevista dalla norma, deve essere aggiornata e coordinata, per lo specifico cantiere o luogo di lavoro, con le misure emanate dalle autorità competenti, che sono in divenire.
I criteri di protezione definiti da tali autorità vanno calati nelle singole realtà in cui vi può essere assembramento di persone o, comunque, pericolo di trasmissione del virus, adottando accorgimenti e procedure compatibili con le lavorazioni.
Per questo non si ritiene opportuno elencare particolari comportamenti da seguire in un cantiere o in un determinato luogo di lavoro che non siano quelli già previsti a livello generale, seguendo la ratio legis, ossia, contenere la diffusione del virus cercando di non interrompere le attività produttive.
Si invitano tutti i colleghi a tenersi aggiornati con le disposizioni che saranno emanati dalle autorità competenti e di conseguenza adeguare i piani e le procedure di sicurezza.
Si invita, infine, al rispetto generale delle indicazioni delle Autorità in merito alla limitazione degli spostamenti e, ove previsto, alla compilazione dell’apposito modulo di autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno), come pubblicato sui siti istituzionali del Governo, delle Regioni e dei Comuni.