Adempimenti

Esoneri

Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate al proprio Ordine, attraverso la Piattaforma MyIng, entro 30 giorni dalla fine del periodo in cui si richiede l’esonero; fa eccezione la richiesta di esonero per maternità/paternità che può essere chiesta anche durante il periodo di esonero. In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

L’esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto, escluso il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).

Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso. Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero (ad eccezione dell’esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica), non potrà acquisire i CFP previsti dall’evento. La sua partecipazione all’evento formativo sarà comunque registrata nell’Anagrafe Nazionale dei crediti.

È possibile usufruire dei 15 CFP per l’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativa – professionale solo se tale attività è stata svolta per oltre 6 mesi nel corso dell’anno al netto di eventuali esoneri.

Nel caso di dati sensibili trasmessi dagli iscritti, sorge l’obbligo del rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le istanze di esonero si inviano direttamente dal portale della formazione www.mying.it. L’Ordine, valutata la documentazione, provvederà a riconoscere l’esonero.

Le tipologie di esonero riconoscibili sono le seguenti:

  • Maternità o paternità;
  • Malattia o infortunio;
  • Gravi malattie invalidanti
  • Assistenza a persone con grave malattia cronica
  • Zone colpite da catastrofi naturali
  • Lavoro all’estero
  • Servizio militare volontario e servizio civile
Esonero per maternità/paternità

Maternità o paternità danno diritto, su richiesta, all’esonero di un massimo di 12 mesi dall’obbligo di aggiornamento delle competenze, da concludersi entro la data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a e potrà iniziare dalla data di nascita in poi del bambino/a.

L’esonero può essere richiesto a partire da 60 giorni antecedenti la data presunta di nascita del bambino/a e fino al trentesimo giorno antecedente il compimento del 2° anno.

Nel caso di adozione o di affido, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione/affido, indipendentemente dall’età del bambino.

Esonero per malattia o infortunio

Gli iscritti che, a causa di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui la malattia/infortunio impedisca l’attività lavorativa, l’iscritto ha diritto all’esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.

Esonero per gravi malattie invalidanti

Gli iscritti affetti da gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale hanno diritto ad una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in proporzione al grado di inabilità riconosciuta. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve trasmettere all’Ordine il certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.

L’esonero in questo caso è concesso senza una scadenza e si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. In caso di richiesta di revoca nel secondo semestre, la riduzione per l’anno di riferimento rimane valida. In caso di revoca nel primo semestre, l’esonero non ha validità per l’anno di riferimento.

Assistenza a figli o parenti di primo grado con grave malattia cronica

Gli iscritti che assistono genitori, figli, fratelli/sorelle o il coniuge/convivente (di seguito denominati parenti) affetti da grave malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni, trovandosi, in ragione di ciò, in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, hanno diritto ad un esonero pari al periodo di inabilità temporanea del parente. Tale esenzione è applicabile per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Nel caso in cui l’assistenza al parente impedisca l’attività lavorativa, l’iscritto ha diritto all’esonero per un periodo coincidente con quello di mancato esercizio della professione, senza limiti temporali. Per ottenere l’esonero, l’iscritto deve autocertificare che nel periodo in oggetto non ha esercitato la professione.

Se l’assistenza è relativa a gravi malattie invalidanti o a portatori di handicap, gli iscritti possono a richiesta ottenere una riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, in funzione dell’impegno richiesto da tale assistenza. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata da relativo certificato medico o documentazione equivalente che ne attesti l’invalidità con il relativo grado di inabilità.

Esonero per lavoro all’estero

L’iscritto che si trovi all’estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, ha diritto all’esonero dall’obbligo formativo. A tale scopo, alla fine del periodo di permanenza all’estero, l’iscritto dovrà presentare al proprio Ordine di appartenenza richiesta di esonero accompagnata da autocertificazione che attesti il periodo di permanenza all’estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.

Nel caso in cui l’iscritto richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che egli autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.

Nel caso di esoneri che si estendano su due annualità consecutive devono essere presentate due istanze.

Servizio militare volontario e servizio civile

Gli iscritti che prestano servizio militare volontario o civile per un minimo di 6 mesi, hanno diritto all’esonero limitatamente al primo anno di servizio, nella misura di 2,5 CFP al mese.

Apprendimento Formale

L’apprendimento formale riguarda la partecipazione a Short Master di Livello Universitario, a Master Universitari di I e II livello Universitario, a dottorati di ricerca, a corsi di alta formazione e di formazione permanente universitari con esame finale svolti in Italia e all’estero, che rilasciano CFP, su materie riconducibili alla competenza professionale dell’ingegnere.

Le istanze di apprendimento formale dovranno essere presentate tramite la Piattaforma MyIng www.mying.it. entro 6 mesi dal conseguimento del titolo.

In nessun caso verranno accettate istanze tardive.

Master Universitari

Per i Master Universitari di I e II livello o per le Scuole di Specializzazione Universitarie su materie riconducibili alla competenza professionale dell’ingegnere, che per legge rilasciano almeno 60 Crediti Formativi Universitari-CFU, sono riconosciuti 30 CFP, indipendentemente dalla durata.

La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al superamento dell’esame finale.

Per gli short master Universitari sono riconosciuti CFP con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP.

Dottorati di Ricerca

La partecipazione al Dottorato di Ricerca attribuisce, su materie riconducibili alla competenza professionale dell’ingegnere, 30 CFP all’anno per ogni anno di frequenza, per un massimo di 3 anni, previa presentazione dell’autocertificazione relativa all’ammissione all’anno successivo o, per l’ultimo anno, relativa al conseguimento del titolo. La data di attribuzione dei CFP è quella relativa al passaggio di anno o al superamento dell’esame finale.

Superamento di singoli esami universitari su materie riconducibili alla competenza professionale dell’Ingegnere

L’iscritto all’Ordine potrà acquisire CFP, attraverso il superamento di singoli esami universitari su materie riconducibili alla competenza professionale dell’ingegnere, con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP all’anno (sono esclusi Seminari, Convegni ed eventi similari).

Per gli iscritti frequentanti un Corso di laurea magistrale in ingegneria, il limite annuo di CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del Corso, è pari a 30 CFP

Apprendimento non formale

Le tipologie di attività formative che ricadono nella categoria dell’apprendimento non formale sono:

  • corsi e seminari, compresi quelli abilitanti (es. prevenzione incendi, RSPP, coordinatore sicurezza ecc.)
  • convegni e conferenze
  • visite tecniche
  • stages formativi
  • altri eventi specificatamente individuati dal CNI

Solo le attività di formazione frontale o a distanza organizzate dagli Ordini territoriali o dai provider autorizzati dal CNI possono conferire CFP, il cui elenco è disponibile sul sito www.formazionecni.it (sezione Albo Provider).

Nello specifico, per questa tipologia di attività 1 ora di partecipazione equivale a 1 CFP maturato.

Esistono alcune limitazioni:

  • convegni, congressi e visite tecniche possono riconoscere al massimo 3 CFP pe evento, per un totale di 9 CFP per ciascuna di queste tipologie. Il Regolamento non pone una limitazione sul numero massimo di partecipanti;
  • i seminari possono riconoscere al massimo 6 CFP/evento;
  • i corsi non hanno limite di CFP riconosciuti Esistono degli obblighi minimi di presenza (testimoniata dall’apposizione della firma ingresso e uscita): 100% per eventi che si svolgono su unica giornata e 90% della durata complessiva per eventi su più giornate.

Se il corso non è organizzato dagli Ordini Territoriali (eventualmente in collaborazione con altri soggetti) o dagli altri soggetti abilitati, sono riconoscibili solo i CFP per aggiornamento “informale”, che hanno il limite di 15 CFP/anno (autocertificazione).

ll professionista che riveste anche il ruolo di Docente nell’ambito di attività di formazione professionale continua non formale per la quale sono riconosciuti CFP potrà maturare 1 CFP per ogni ora di docenza, per un massimo di 15 CFP/anno (solo per attività di docenza non ripetitiva).

Apprendimento Informale

Certificazione Competenze Professionali

La certificazione di competenze emessa dall’Agenzia Nazionale della Certificazione delle Competenze istituita dal CNI e denominata Agenzia CERTING, permette il riconoscimento di 15 CFP/ anno per ogni anno di validità del certificato a partire dall’anno di conseguimento della certificazione.

Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile

Al fine di ottenere il riconoscimento di 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A del Regolamento, gli iscritti dovranno inviare, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’autocertificazione, la relativa autocertificazione sulla Piattaforma MyIng, attestando le azioni di aggiornamento svolte nell’ambito della propria attività professionale.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Non conseguono CFP a seguito della presentazione dell’autocertificazione:

– i nuovi iscritti all’Albo da meno di 6 mesi nell’anno cui si riferisce l’autocertificazione;

– gli iscritti che hanno usufruito di un esonero superiore ai 6 mesi nell’anno cui si riferisce l’autocertificazione, fatte salve le deroghe specificate al successivo art.11 del presente Testo Unico.

Pubblicazioni ed attività qualificate nell’ambito dell’ingegneria

Articoli su rivista

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per ogni articolo, fino ad un massimo di 6 articoli, di lunghezza pari ad almeno 5.000 caratteri (spazi esclusi) pubblicato su una delle riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o comprese tra quelle riconosciute dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 – Ingegneria civile e architettura, oltre ad articoli di cui si è autore e che sono stati pubblicati su riviste del CNI (L’Ingegnere Italiano, Il Giornale dell’Ingegnere) e/o su riviste comprese in un elenco aggiornato annualmente dal CNI anche su istanza dell’Editore o degli Ordini.

La data da considerare ai fini dell’attribuzione dei CFP è quella della pubblicazione della relativa rivista.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’autocertificazione, attraverso sulla Piattaforma MyIng.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Monografie

Saranno riconosciuti 5 CFP per l’attività di autore di pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi pubblicati da un editore, sottoposti a copyright dell’editore stesso chiaramente visibile sulla pubblicazione e dotato di codice ISBN. I nomi degli autori dovranno essere indicati in copertina. L’anno di pubblicazione dovrà essere chiaramente riportato nella pubblicazione. Non è ammessa l’attività di curatela.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’autocertificazione, attraverso sulla Piattaforma MyIng.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Contributo su volume

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per un massimo di 6 articoli, ciascuno di lunghezza pari ad almeno 5.000 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su un volume pubblicato da un editore, sottoposti a copyright dell’editore stesso chiaramente visibile sulla pubblicazione e dotato di codice ISBN. L’anno di pubblicazione dovrà essere chiaramente visibile sulla pubblicazione. Il nome dell’autore del contributo scientifico deve essere riportato nell’indice/sommario del volume pubblicato. Sono esclusi gli atti di convegno non pubblicati su volume nella forma di contributi scientifici/ articoli scientifici completi. Sono esclusi gli abstract o altro materiale (es.: locandine, programmi di eventi, slide e altro materiale), diverso da contributo scientifico completo, derivante da atti di convegno anche se pubblicati in un volume.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’autocertificazione, attraverso sulla Piattaforma MyIng.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Brevetti nell’ambito dell’ingegneri

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare ai fini dell’attribuzione dei CFP è quella dell’emissione dell’attestato di concessione, ossia l’attestato attraverso il quale il brevetto è sfruttabile. Non sono ammesse le domande di deposito di brevetto con cui si avvia l’istanza per l’eventuale riconoscimento del brevetto ed il rilascio dell’atto di concessione da parte degli uffici competenti. Sono concessi CFP oltre al titolare anche all’inventore, purché indicato nel brevetto.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’autocertificazione, attraverso sulla Piattaforma MyIng.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell’ambito dell’ingegneria

Dà diritto all’ottenimento di 5 CFP/anno la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. Al fine del riconoscimento è necessario che l’incarico sia stato ricoperto per almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare e che l’attività connessa sia stata effettivamente svolta. Per incarichi la cui nomina ha avuto luogo 5 o più anni prima dal momento della presentazione della domanda, occorre caricare in piattaforma un attestato o la più recente convocazione del gruppo di lavoro che dimostri l’appartenenza allo stesso.

Il CNI, in base ad apposita circolare, può riconoscere ulteriori commissioni/gruppi di lavoro. Non sono attribuibili CFP per partecipazioni a commissioni di gara e collaudo

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’autocertificazione, attraverso sulla Piattaforma MyIng.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Partecipazione a commissioni di esami di stato per l’esercizio della professione di ingegnere

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di Stato. Ai fini dell’assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d’esame. P

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica e l’atto di nomina ed inviarli, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’autocertificazione, attraverso sulla Piattaforma MyIng.

In nessun caso potranno essere accettate istanze tardive.

Partecipazione a interventi di carattere sociale

Sono riconosciuti CFP per la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento. Nell’individuare i singoli interventi sarà cura del CNI, autonomamente o di concerto con l’Ordine territoriale, specificare le modalità di riconoscimento ed il numero di CFP assegnabili.