AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

NORMATIVA

L’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco.

Gli iscritti che non avranno completato il monte ore di aggiornamento richiesto entro la scadenza saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno e non potranno quindi esercitare le prestazioni riservate ai professionisti antincendio. Completato il mantenimento obbligatorio, il sistema provvederà a ripristinare l’iscrizione del professionista negli elenchi.

Non è attualmente previsto un limite di durata della sospensione del professionista antincendio dagli elenchi del Ministero dell’Interno.

Si ricorda infine che i corsi/seminari di aggiornamento devono essere organizzati da Ordini o Collegi professionali ed autorizzati dalla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e che il numero massimo di ore per seminari è pari a 12.

PROROGA SCADENZA PER L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO ISCRITTI NEGLI ELENCHI MINISTERIALI

Con DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 – n. 105 (allegato), la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.

Rispetto a quanto segnalato nella precedente circolare di pari oggetto (circ. CNI n.750/XIX Sess./2021 del 07/06/2021), si produce un ulteriore aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.

Pertanto, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Conseguentemente, la durata del quinquennio di riferimento relativa all’aggiornamento professionale obbligatorio in materia di antincendio in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, viene estesa almeno fino al 31 marzo 2022, fatto salvo il protrarsi della durata dell’emergenza.

Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.

COORDINATORI PER LA SICUREZZA CSP/CSE/RSPP

NORMATIVA 

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/2008. Esso prevede che chi esercita prestazioni di Coordinatore per la sicurezza debba ottenere almeno 40 ore di crediti formativi in aggiornamenti ogni 5 anni. Entro il 15 maggio 2013 scadeva il primo termine. Dopo la scadenza del 15/05/2013 si avvicina la scadenza del 15/05/2018 (secondo quinquennio). Si evidenzia che, in assenza di chiare ed inequivocabili determinazioni ministeriali a riguardo, è prassi diffusa da parte di Ordini, Collegi ed Enti di Formazione, assumere la data di scadenza dell’aggiornamento periodico per chi si è abilitato entro il 15/05/2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), i quinquenni che da qui si sviluppano, quindi 15/05/2013, 15/05/2018, 15/05/2023 e così via, mentre per chi si è abilitato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 si fa riferimento alla data di abilitazione. 

Per tanto, per poter regolarmente svolgere le prestazioni di CSP/CSE è necessario aver svolto le ulteriori 40 ore di aggiornamento obbligatorio entro la data di scadenza. 

In caso contrario l’abilitazione rimane sospesa fino a quando non si completano le ore mancanti; la data di scadenza successiva sarà dopo 5 anni.

Si informa che NON esiste una banca dati ove l’Ordine o il CNI o altri conservino i crediti in materia di sicurezza. Ognuno è responsabile di verificare il proprio monte ore. 

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

NORMATIVA REGIONE LIGURIA

La figura professionale di “tecnico competente” in acustica ambientale, era stata istituita dall’art. 2, commi 6 e 7 della legge n.447 del 26 ottobre 1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e abitativo.

Il decreto legislativo n.42 del 17 febbraio 2017, entrato in vigore il 19 aprile 2017, al capo VI ha definito i nuovi criteri per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale e istituito l’elenco, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti abilitati a svolgere tale professione (Enteca – Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica). La banca dati web Enteca, predisposta dal Mattm in collaborazione con Ispra, è consultabile sul sito https://agentifisici.isprambiente.it/enteca.

Gli iscritti nell’elenco nazionale devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla Regione di residenza.

Ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo n.42 del 17 febbraio 2017, è stato costituito, inoltre, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento (Ttnc), con il compito principale di monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione per la qualifica di tecnico competente in acustica.

La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti indicati nel decreto legislativo n.42 del 2017 da parte dei soggetti che richiedono l’iscrizione al suddetto elenco, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento.

In Regione Liguria con delibera della Giunta regionale n.909 del 7 novembre 2018, erano stati definiti i contenuti minimi dei corsi abilitanti e di aggiornamento ed era stata approvata la modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione ad Enteca e per l’organizzazione dei corsi. Con il decreto dirigenziale n.1927 del 13 marzo 2020 si è provveduto ad aggiornare i programmi dei corsi adeguandoli alle indicazioni del Ttnc e ad integrare la modulistica. Con delibera della Giunta regionale n.435 del 22 maggio 2020 si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei soggetti formatori.

Per i tecnici competenti:

Informazioni in merito a modalità di iscrizione all’elenco ENTECA, cancellazione e/o modifica dei dati pubblicati e obblighi di aggiornamento degli iscritti sono consultabili nella sezione “Informazioni” della pagina  Servizi On line – tecnici competenti in acustica.

Modulistica
La modulistica per i tecnici competenti in acustica (iscrizioni, cancellazioni, comunicazione ore di aggiornamento) è disponibile nella sezione “Documenti” della pagina Servizi On line – tecnici competenti in acustica.

Approfondimenti