A seguito di delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Genova nella seduta del 28/02/2018 è abrogato l’articolo 5.1 del codice deontologico.

Il Consiglio, in linea con quanto già dibattuto nelle precedenti sedute, all’unanimità delibera di modificare il codice deontologico abrogando l’art. 5.1, quale misura di cautela e tutela dell’Ordine da eventuali responsabilità rispetto alle criticità interpretative del D.P.R. 328/2001 emerse a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 686 del 09/02/2012, pur confermando l’art. 4.1 relativo al divieto di esercizio della professione al di fuori delle proprie competenze.