A seguito di delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Genova nella seduta del 19/07/2023 ne approva il testo a seguito di circolare CNI n. 53/2023 del 20/06/2023, con il seguente emendamento al punto 5.1 che sarà così ritrascritto: “Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in periodo di sospensione”. 

Tale emendamento è in linea con quanto deliberato nella seduta del 28/02/2018, quale misura di cautela e tutela dell’Ordine da eventuali responsabilità rispetto alle criticità interpretative del D.P.R. 328/2001 emerse a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 686 del 09/02/2012, pur confermando l’art. 4.1 relativo al divieto di esercizio della professione al di fuori delle proprie competenze.

20230719_Codice deontologico