Differimento delle disposizioni in materia di udienze da remoto al 31/12/2021
Come noto, il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella G.U. n. 175 del 23 luglio 2021, ha prorogato, con l’art. 1, lo stato di emergenza pandemico fino al 31 dicembre 2021.
In particolare per ciò che riguarda il processo tributario, l’art. 6 di tale D.L. dispone che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
Al punto 19 di tale allegato è espressamente indicato: “Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Proroga udienze da remoto processo tributario”, con la conseguenza che tutte le disposizioni sulle udienze da remoto, sulla trattazione cartolare e sulla decisione allo stato degli atti, previste dall’art. 27, continueranno ad applicarsi sino alla fine dell’anno in corso.
Per effetto di detto articolo, è differita al 31 dicembre 2021 anche la vigenza del Decreto Presidenziale CTR Liguria, Prot. 2900 del 30/11/2020 che si riassume di seguito e che sarà comunque visibile in forma integrale al seguente link