Con l’art. 16-novies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall’art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto che le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e all’albo dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p., siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.
Attraverso il decreto n.109 del 4/08/2023 è stato approvato il Regolamento concernente l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, successivamente pubblicato, il 5 dicembre 2023, con la corrispondente norma primaria sul sito del Ministero della Giustizia.
Il portale telematico Albo CTU, periti e elenco nazionale sarà operativo dal 4 gennaio 2024 aprendo a due possibili scenari:
1) Se il perito/CTU è già inserito in elenco secondo la modalità cartacea dovrà tassativamente aggiornare la propria posizione entro il 4 marzo 2024. Il mancato inserimento del nominativo comporta la cancellazione dall’Albo Unico Nazionale dei Consulenti/Periti, art. 6 c. 4 del D.M. 109/2023.
2) Se si tratta di un nuovo inserimento questo potrà avvenire ogni anno in due possibili finestre temporali:
a. Dal 01 marzo al 30 aprile
b. Dal 01 settembre al 31 ottobre
I requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU sono indicati all’art. 4 del d.m. 109/2023, la cui competenza tecnica sarà valutata dal comitato.
Per futuri aggiornamenti in merito consultare il sito dell’Ordine degli Ingegneri di Genova.