Circolare agli iscritti: mantenimento iscrizione Albo CTU

Circolare agli iscritti

Oggetto: mantenimento iscrizione Albo C.T.U. presso il Tribunale di Genova D.M. 04/08/2023, n. 109 “Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24 -bis , rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.”

 

Viste le segnalazioni giunte dagli iscritti in riferimento all’oggetto al mantenimento dell’iscrizione nell’Albo dei C.T.U.

Visto il D.M. 04/08/2023, n. 109 “Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24 -bis , rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g) , del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.”

Ritenuta la necessità di fare chiarezza su questa materia per evitare confusione e azioni non necessarie o inidonee, si precisa che i requisiti di mantenimento dell’iscrizione sono indicati chiaramente nell’art. 6 di seguito riportato.

Art. 6. Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza

  1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.
  2. In occasione della revisione dell’albo prevista dall’articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l’avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell’ordine o collegio professionale di appartenenza.
  3. Con la domanda di conferma l’interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall’articolo 5, commi 1 e 2.
  4. Il comitato dispone la cancellazione dall’albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l’invio della comunicazione non è andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. È comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all’albo, secondo le modalità previste dall’articolo 5.
  5. Al fine di consentire l’esercizio della vigilanza di cui all’articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

 

Di conseguenza per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo in oggetto il requisito di formazione, per le professioni ordinistiche, è quello previsto dal vigente ordinamento in materia di formazione obbligatoria che per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri è di avere un minimo di 30 CFP (art. 3 comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 13[1]).

Il Decreto in oggetto non prevede formazione specifica o corsi specifici con finalità di formazione in ingegneria forense.

Di conseguenza anche il percorso formativo in ingegneria forense proposto dall’Ordine non ha il requisito di obbligatorietà per il mantenimento dell’iscrizione, ma è un corso che gli iscritti valuteranno se necessario a completare o meno la loro formazione nell’ambito specifico.

Va osservato che il mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei C.T.U. deve essere confermato tramite specifica compilazione della richiesta che dovrà essere inviata entro il termine indicato dal Segretario della commissione di valutazione.

Al momento non è ancora stata avviata la pubblicazione della modulistica e non è stato ancora definito il termine di scadenza; pertanto, si invitano gli Iscritti interessati a controllare gli aggiornamenti che compariranno: sul sito Web dell’ordine, in Newsletter, o mezzo PEC, al fine di annotare la procedura che sarà disposta per la richiesta di mantenimento dell’iscrizione e le tempistiche entro cui inviare la documentazione.

Si segnala fin da ora che il mancato invio della richiesta di mantenimento, come indica il Decreto, equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione.

 

Il Presidente

Ing. Enrico Sterpi

 

Il Segretario

Ing. Georgia Cesarone

 

[1] https://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/003/MOD-BP-13-071-133_1742_1.pdf